4 settembre 2013

La tastiera spuntata




Nelle giornate scorse ho letto una stuzzicante querelle su una locale testata on line (Monopolipress) sollevata da un attento lettore il quale rilevava l’ingiustificata omissione, nell’ambito della notizia di cronaca, di un provvedimento emesso ai danni di un caseificio cittadino, della sua identità. La redazione della testata ha addotto ragioni inerenti il codice di deontologia professionale dei giornalisti. Tale posizione, già di primo acchito, mi è sembrata pretestuosa, ma ho voluto approfondire spinto dal fatto che sono già persuaso da tempo che il proliferare d’informazione locale, anche sul web, non corre di pari passo con la sua qualità e indipendenza. In più di un’occasione si nota palesemente come si preferisca dare spazio maggiore alle notizie basate sul gossip e la cronaca nero-rosa, alle diatribe tra i politici cui piace fare le prime-donne senza alcun costrutto, piuttosto che alle voci autenticamente critiche e agli interventi di peso culturale innegabile e si sta molto attenti a quali piedi si possono pestare. Ho consultato il citato Codice Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti che all’articolo 12 recita:

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali.


1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.


2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Quindi “ex scripto” si evince già di per sé che il codice tende a superare dei limiti più che ad imporli. Sono comunque andato a verificare i riferimenti legislativi. In realtà l’articolo 24 della legge 675/96 non fa che riportare quanto stabilito nel Codice Deontologico il che rende addirittura superfluo il punto 2 dell’articolo 12 su riportato:

Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale.


1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Restano da esaminare i commi dell’articolo 686 c.p.p. che descrivono le annotazioni nel Casellario Giudiziale che sono:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:


1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;


2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [666];


3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;


4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.

Quindi il punto 2 che racchiude nella sua tipologia i provvedimenti come i sequestri di stabilimenti o merce a titolo preventivo nello svolgimento di indagini, fanno parte di quelle vicende che possono essere liberamente oggetto di completa diffusione informativa proprio perché non si applicano i limiti previsti dalle norme appena citate. In sostanza la mancata o incompleta citazione dei fatti nel caso in questione non è giustificabile né da comportamenti esemplari dal punto di vista professionale, né dal timore di violazione di leggi. Appare invece la sua natura di volatile foglia di fico. Ben vengano le prese di posizione del lettore che argutamente ha sollevato la questione.

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